FAQ sulla metrologia legale
Normative
La normativa che regola, a livello europeo, la Metrologia legale è la direttiva 2015/31/EU che ha modificato la precedente direttiva n.517 del 1992.
In Italia, nel 2016 è stata introdotta la normativa n.83 che ha permesso l’armonizzazione della legislazione italiana alla direttiva europea relativa alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.
Marcatura CE
La Verifica Prima UE chiamata anche marcatura CE indica che lo strumento è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell’Unione che ne prevede l’apposizione.
La Prima fase della Verifica Prima è la valutazione di conformità, che si effettua sulla base di due moduli:
Modulo B (esame UE del tipo): durante la fase di progettazione un organismo notificato esamina il progetto tecnico e ne verifica e certifica il rispetto delle prescrizioni ad esso applicabili in rispetto alla direttiva 2014/31/UE.
Modulo D (conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità nel processo di produzione): il fabbricante dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli strumenti sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e che rispondono ai requisiti della direttiva.
Successivamente all’esame di conformità il fabbricante effettua un controllo visivo dello strumento e di seguito prosegue con prove metrologiche per verificarne il funzionamento ed il rispetto degli errori massimi tollerati.
- Chi può effettuare l’omologazione con successivo rilascio del documento di Verifica Prima?
Gli strumenti di misura possono essere omologati solo dal produttore, ABC Bilance può infatti omologare solo strumenti da noi fabbricati.
ABC Bilance può rilasciare in autonomia i propri strumenti poiché possiede il Certificato di approvazione CE-246 rilasciato dall’NMI e può quindi produrre autocertificazione. - Nel caso in cui venga sostituito l’indicatore bisogna effettuare una verificazione prima CE o una Verificazione periodica?
Lo strumento indicatore di un NAWI riporta la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare quindi in caso di sua sostituzione deve essere eseguita una nuova Verifica Prima CE.
- Quando può essere necessaria una seconda Verificazione Prima CE?
1.Qualora venga asportata una marcatura CE.
2.Qualora lo strumento a seguito di una riparazione viene cambiato rispetto alla sua configurazione originale, poiché bisognerà verificare nuovamente la compatibilità dei moduli WELMEC (es. sostituzione indicatore, poiché cambia la matricola o cambia il modello ; sostituzione di una cella di carico di modello differente).
3.Qualora venga declassata (diminuita) la portata dello strumento.
Verificazione periodica
Controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche (3 anni per strumenti a funzionamento non automatico) , o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico. Ha lo scopo di accertare se gli strumenti riportano i bolli di verificazione prima nazionale, o di quelli CEE/CE, o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare M e se hanno conservato gli errori massimi tollerati per tale tipologia di controllo.
- Quale strumento ha necessita di Verificazione periodica?
Tutti gli strumenti con “funzione di misura legale”, cioè la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali.Esempi:
Necessitano Verificazione Periodica: vendita di prodotti a peso al pubblico; pesate effettuate su materiali di materiali da fornitori esterni che voglio poter contestare; pesate di materiale che spedisco (indico il peso in un DDT); dichiarazione del peso al cliente mediante scontrino, fattura, confezione o altri documenti (anche la confezione di un prodotto alimentare).
Non necessitano verificazione: bilance contapezzi; esecuzione di pesate per controllo interno aziendale; pesate intermedie non dichiarate di prodotti che saranno in seguito pesati con strumenti omologati (es. un cliente ha uno strumento uso interno per pesare i carretti con l’uva. Lui vuole solo farsi un’idea di quanta ne ha raccolta, ma la pesata effettiva verrà effettuata in consorzio tramite uno strumento omologato).
- Ogni quanto devo effettuare la verificazione periodica?
Gli strumenti di misura sono sottoposti alla verificazione periodica con le periodicità previste nell’allegato IV c.1 che decorrono dalla data della loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni dall’anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare; successivamente, la verificazione è effettuata secondo la periodicità fissata nell’allegato IV e decorre dalla data dell’ultima verificazione.È inoltre importante ricordare che i sigilli metrici non vanno MAI rimossi e qualora un cliente li rimuova nel tentativo di risolvere autonomamente un malfunzionamento della bilancia questo comporta la necessità di eseguire una nuova Verificazione Periodica.
- Dove si effettua la Verifica Periodica?
La Verificazione Periodica dello strumento può essere effettuata sia presso la sede ABC, sia presso il cliente.
- Cosa succede se i miei strumenti non sono stati sopposti alla verificazione?
Gli strumenti di misura in servizio, qualora utilizzati per le funzioni di misura legali, sono sottoposti alle seguenti tipologie di controlli successivi: Verificazione Periodica; controlli casuali o a richiesta; vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale ed europea.I controlli sulla corretta applicazione del decreto (art. 15) sono effettuati dalle Camere di Commercio che esercitano funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione dei contenuti del decreto.Se uno strumento di pesatura non è stato sottoposto a verifica periodica o qualora l’esito della verifica sia stato negativo esso non può essere utilizzato, ed in caso di inadempimento le sanzioni variano da un minimo di €500 fino a €1500.Se un’azienda ha firmato la conferma d’ordine per rinnovo della verifica periodica è in regola (non incorre in sanzioni) per i successivi 45 giorni entro i quali, però, dovrà far eseguire la Verificazione dei suoi strumenti.
- Quali sono gli obblighi del titolare metrico?
a) comunicare entro 30 giorni alla Camera di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell’utilizzo degli strumenti e quella di fine dell’utilizzo e gli altri elementi di cui all’articolo 9, comma 2;
b) mantenere l’integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
c) curare l’integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
d) conservare il libretto metrologico e l’eventuale ulteriore documentazione prescritta;
e) curare il corretto funzionamento dei loro strumenti e non li utilizzano quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.
- Cos’è e chi deve fornire libretto metrologico?
Il libretto metrologico viene fornito senza onere per il titolare dello strumento da uno di questi soggetti: Il fabbricante facoltativamente; L’organismo che esegue la prima Verifica Periodica dopo l’entrata in vigore del decreto; La Camera di Commercio nel periodo transitorio; I laboratori nel periodo transitorio (la norma non lo specifica ma ragionevolmente si).È un libretto, su supporto cartaceo o informatico, su cui vengono annotate tutte le seguenti informazioni minime: Nome indirizzo del titolare dello strumento e eventuale p. iva; Indirizzo presso cui lo strumento è in servizio, ove diverso dal precedente; Codice identificativo del punto di prelievo (POD) o di riconsegna (ev.); Tipo dello strumento; Marca e modello; Numero di serie; Anno di fabbricazione per strumenti nazionali; Anno marcatura CEE o CE per strumenti europei; Data di messa in servizio; Nome dell’organismo, del riparatore e del verificatore intervenuto; Data e descrizione delle riparazioni; Data della verifica periodica e data di scadenza; Specifica di strumento utilizzato come strumento temporaneo; Controlli casuali esito e data.
- Se manca il libretto metrologico in caso di riparazione?
Il riparatore deve rilasciare al titolare dello strumento una dichiarazione con la descrizione dell’intervento e dei sigilli rimossi. Il riparatore informa la Camera di Commercio della riparazione eseguita. La dichiarazione è fornita all’organismo (o altro soggetto nel transitorio) che fornirà il libretto metrologico per la sua annotazione.
- Cosa succede se acquisto una bilancia da terzi?
Se un’azienda compra uno strumento oppure assorbe uno stabilimento contenente degli strumenti, questi passano sotto la sua proprietà. Questo passaggio va comunicato alla camera di commercio affinché risulti nei loro registri: è possibile effettuarlo da autonomamente tramite PEC alla camera di commercio competente (quella dove si trova lo stabilimento, non quella dove è ubicata la sede) indicando dati dell’azienda e dello (o degli) strumento/i e seguendo la procedura, oppure è possibile affidare a noi il lavoro ed ABC Bilance si occuperà dell’intero processo.
- Cosa bisogna fare in caso di cessazione di utilizzo di uno strumento?
Se un’azienda smette di usare uno strumento (anche in via temporanea) deve continuare a tener conto della scadenza della verifica metrica, perché fintanto che è registrato come in uso alla camera di commercio non importa che concretamente sia usato o meno. La dismissione di uno strumento deve sempre essere comunicata alla camera di commercio con il medesimo procedimento del cambio utente, oppure la procedura anche in questo caso può essere affidata a noi di ABC Bilance.
- Esito verifica periodica
Esito positivo |
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Fondo verde con carattere stampa nero quadrato con lato ? 40 mm |
Esito negativo |
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Fondo rosso con carattere stampa nero quadrato con lato ? 20 mm
Il contrassegno è rimosso all’atto della riparazione o della nuova richiesta di verificazione periodica o della verificazione stessa.
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- Controllo del Dinamometro
Il dinamometro movimenta delle masse senza essere poggiato al terreno, quindi necessita di essere controllato in conformità alla direttiva macchine. Il controllo sicurezza deve essere effettuato annualmente e comporta il rinnovo contestuale della verifica periodica (quindi per essere in regola ogni anno è necessario fare il controllo sicurezza = cambiare la cella di carico, e la periodica). Il controllo sicurezza non viene controllato e sanzionato da enti esterni (a differenza della verifica metrica) ma se non effettuato si incorre in gravi sanzioni fino alla sospensione dell’attività d’impresa.
- Impianti di Dosaggio
Gli strumenti per pesare messi in servizio in impianti di betonaggio devono obbligatoriamente essere conformi al Decreto 517/1992 qualora essi venissero utilizzati per la determinazione della massa con uno dei seguenti fini:
-per transazioni commerciali
-per l’applicazione di disposizioni legislative o regolamentari
-per perizie giudiziarie o per funzioni di misura giustificate da motivi di interesse pubblico
-per sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, tutela dei consumatori
-per imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commercialiLa valutazione di conformità deve essere eseguita da un organismo notificato o dal fabbricante abilitato.Gli strumenti sopra citati devono inoltre essere sottoposti a Verificazione Periodica secondo la periodicità stabilita nell’allegato IV del DM 93/2017 (3 anni per gli strumenti a funzionamento non automatico).